Descrizione
L’ammissione all’esame di Stato è disposta, previo accertamento della frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico, nei confronti dell’alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina – o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente – e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado.
Il punteggio finale dell’Esame di Stato del Primo ciclo viene calcolato sulla base della media (aritmetica) di:
- tutte le prove scritte, compresa quella nazionale
- colloquio pluridisciplinare
- giudizio di idoneità (che rappresenta il curricolo dell’alunno).
Il punteggio deve essere espresso in decimi (da 6/10 a 10/10). Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimita. I criteri di attribuzione della lode sono i seguenti:
- Esame di licenza: voto in 10/10
- Crediti/curricolo: non e previsto voto
- decisione discrezionale della Commissione
Il Regolamento sull’Esame di Stato è allegato al Regolamento d’Istituto.
Allegati
Ulteriori informazioni
- ammissione all’esame di Stato: cfr. articolo 11, comma 4-bis, del Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni Legge 30 ottobre n.169
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 3, comma 2
- Circolare ministeriale prot.n. 3080 del 5 giugno 2013